Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini ((dei capi dal II  al  VII  del  presente  decreto))  si
intendono per: 
    a)  «forma  digitale»:  la  circostanza  che   taluni   strumenti
finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un  registro  per
la circolazione digitale; 
    b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia  di
cui all'articolo 2, punto 1), del  ((regolamento  (UE)  2022/858  del
Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 30 maggio 2022; 
    c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti  finanziari  di
cui all'articolo 2, comma  1,  del  presente  decreto  emessi  su  un
registro per la circolazione digitale; 
    d) «registro per  la  circolazione  digitale»  o  «registro»:  un
registro come definito dall'articolo 2, punto 2),  del  ((regolamento
(UE) 2022/858)) utilizzato per l'emissione  di  strumenti  finanziari
digitali ai sensi del presente decreto; 
    e)  «emittente»:  il  soggetto  che  emette  o  intende  emettere
strumenti finanziari digitali; 
    f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS  DLT  o  un
TSS DLT; 
    g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT,  come
definito all'articolo 2, punto 6), del ((regolamento (UE) 2022/858)); 
    h) «SS  DLT»:  un  sistema  di  regolamento  DLT,  come  definito
all'articolo 2, punto 7), del ((regolamento (UE) 2022/858)); 
    i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT,  come
definito  all'articolo  2,  punto   10),   del   ((regolamento   (UE)
2022/858)); 
    j) «gestore di un'infrastruttura di mercato  DLT»:  l'impresa  di
investimento,  il  gestore  del  mercato  o  il  CSD   specificamente
autorizzati ai sensi del ((regolamento (UE) 2022/858)) a  gestire  un
MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT; 
    k) «gestore del SS DLT o del  TSS  DLT»:  il  CSD,  l'impresa  di
investimento o il gestore del mercato specificamente  autorizzati  ai
sensi del ((regolamento (UE) 2022/858)) a gestire un SS DLT o un  TSS
DLT; 
    l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto  terzo
individuato come responsabile del registro  dall'emittente,  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1; 
    m)  «TUF»:  testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; 
    n)  «TUB»:  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia di cui al 1° settembre 1993, n. 385; 
    o) «soggetti vigilati»: i  depositari  centrali,  le  banche,  le
imprese  di  investimento,  i  gestori,  gli  intermediari   iscritti
all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  TUB,  gli  istituti   di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori  di  mercati
all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB  o  del
TUF; 
    p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60  del  TUB,
il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del  TUF,
il gruppo  di  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  previsto
dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione  di  cui  all'articolo   210   del   ((codice   delle
assicurazioni private, di cui al)) decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209; 
    q)  «procedura  di  gestione  della  crisi»:  la  procedura  ((di
risoluzione o di liquidazione)) coatta amministrativa o giudiziale; 
    r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»:  le  imprese  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del  ((codice  di  cui
al)) decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    s) «ente creditizio»: ((il  soggetto))  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 1),  del  ((regolamento  (UE)  n.  575/2013))  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    t)  «depositari  centrali»   o   «CSD»:   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 ((del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014)); 
    u)  «MTF»:  i  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di   cui
all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF; 
    v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
q-bis), del TUF. 
    ((v-bis) «stabiliti in Italia»: i soggetti  aventi  sede  legale,
succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.)) 
  2. Ove non diversamente specificato, si  applicano  le  definizioni
del TUB e del TUF. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 30 maggio 2022,  relativo  a  un  regime
          pilota  per  le  infrastrutture  di  mercato  basate  sulla
          tecnologia  a  registro  distribuito  e  che   modifica   i
          regolamenti (UE) n.  600/2014  e  (UE)  n.  909/2014  e  la
          direttiva 2014/65/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno
          2022, n. L 151. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  60  e  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
                «Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo  bancario  e'
          composto  dalla  capogruppo  e  dalle  societa'   bancarie,
          finanziarie e strumentali da questa controllate. 
                2. Capogruppo del gruppo bancario e': 
                  a) la banca  italiana  che  non  sia  a  sua  volta
          controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di
          partecipazione finanziaria  o  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista con sede legale in Italia o in  un  altro
          Stato dell'Unione  europea  che  possa  essere  considerata
          capogruppo ai sensi del presente articolo; o 
                  b) la societa' di partecipazione finanziaria  o  la
          societa' di partecipazione finanziaria  mista  avente  sede
          legale in Italia o in un altro  Stato  dell'Unione  europea
          che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o
          da  un'altra  societa'  di  partecipazione  finanziaria   o
          societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  con  sede
          legale in Italia o in un altro  Stato  dell'Unione  europea
          che  possa  essere  considerata  capogruppo  ai  sensi  del
          presente  articolo,  quando  nell'insieme  delle   societa'
          controllate vi siano solo banche italiane oppure quando  il
          totale dell'attivo delle banche  italiane  controllate  sia
          maggiore di quello delle  banche  controllate  in  ciascuno
          Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando
          Banca  d'Italia  sia  altrimenti  nominata   autorita'   di
          vigilanza su base consolidata; o 
                  c) la societa' di partecipazione finanziaria  o  la
          societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  con  sede
          legale  in  Italia,  ricompresa  nella  vigilanza  su  base
          consolidata di competenza delle autorita' di  vigilanza  di
          un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta
          controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di
          partecipazione finanziaria  o  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli
          almeno una banca italiana.». 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.
          71, S.O.: 
                «Art. 11 (Composizione del gruppo).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la Consob: 
                  a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
          della verifica dei requisiti previsti  dagli  articoli  19,
          comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); 
                  a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo  II
          del  presente  Titolo   applicabili   alle   societa'   che
          controllano  una  Sim  o  una  societa'  di  gestione   del
          risparmio, individuate ai sensi della lettera b); 
                  b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme
          dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base  consolidata
          tra  quelli  esercenti  attivita'  bancaria  e  servizi  di
          investimento  o  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          nonche' attivita' connesse e strumentali o altre  attivita'
          finanziarie, come individuate ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettera b) e lettera b-bis),  del  T.U.  bancario.
          Tali  soggetti  sono  individuati  tra  quelli   che,   non
          sottoposti a vigilanza consolidata ai  sensi  del  medesimo
          testo unico: 
                    1)    sono    controllati,     direttamente     o
          indirettamente, da una SIM o da una  societa'  di  gestione
          del risparmio; 
                    2) controllano,  direttamente  o  indirettamente,
          una SIM o una societa' di gestione del risparmio. 
                1-bis. Il gruppo individuato ai sensi  del  comma  1,
          lettera b), e' iscritto in un apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
          Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
          aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
          dalla Banca d'Italia alla Consob.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1  e  210  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazioni private): 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
                  a) assicurazione contro i danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
                  b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
                  c)  attivita'  assicurativa:  l'assunzione   e   la
          gestione   dei   rischi   effettuata   da   un'impresa   di
          assicurazione; 
                  d) attivita' riassicurativa: 
                    1) l'assunzione e la gestione dei  rischi  ceduti
          da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo  o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                    2)  la  copertura  fornita   da   un'impresa   di
          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'
          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri
          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; 
                  e) attivita' in regime di liberta'  di  prestazione
          di servizi o rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                  f) attivita' in regime di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                  g) autorita' di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                  g-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea  delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    2) "ABE" o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    3) "AESFEM" o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo
          207-sexies; 
                h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
                l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
                l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le
          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
                m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel
          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su
          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
                n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
                n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a
          titolo accessorio o impresa di assicurazione; 
                n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:
          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di
          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di
          realizzazione; 
                n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del
          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
                n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
                n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso
          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
                o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
                q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
                q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
                r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,
          qui di seguito indicati: 
                  1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di
          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
                  2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita'; 
                  3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
                    2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 
                    3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle
          duecentocinquanta unita'. 
                Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte  di
          un gruppo tenuto a redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
                r-bis) gruppo: un gruppo: 
                  1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
                  2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di
          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
                    2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,
          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza
          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni
          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del
          gruppo; e 
                    2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
                s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione autorizzata; 
                t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa
          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
                v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
                bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle
          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
                bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
                cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:
          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale
          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
                  1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una
          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
                  3)   un'impresa   di    investimento    ai    sensi
          dell'articolo 4, n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
                  4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
                cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
                cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
                cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'articolo 109, che avvii  o  svolga  a  titolo  oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale
          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione
          assicurativa; 
                  2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce
          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari
          rispetto ad un bene o servizio; 
                  3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale
          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che
          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'
          professionale principale; 
                dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
                ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                gg) - hh); 
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
                ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica
          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione
          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
                ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
                mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
                mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
                nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                oo); 
                pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
                ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
                ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un
          prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero  2),
          del regolamento (UE) n.  1286/2014.  Tale  definizione  non
          include: 
                  1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 
                  2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le
          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,
          malattia o disabilita'; 
                  3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del
          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo
          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la
          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di
          determinati vantaggi; 
                  4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva
          2009/138/CE; 
                  5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il
          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del
          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di
          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto
          pensionistico; 
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
                uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
                vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                  1) considerazione esplicita e materiale del  valore
          del denaro in rapporto al tempo; 
                  2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
                vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
                vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
                vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
                vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
                vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
                vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
                vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che
          detiene una partecipazione; 
                vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui
          e' detenuta una partecipazione; 
                vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento
          che: 
                  1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare
          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo
          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le
          informazioni stesse; e 
                  2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle
          informazioni memorizzate; 
                zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
                eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                  1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                  2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
                  3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                  4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                  4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                  4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si
          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
                ggg-bis) Stato  membro  ospitante:  lo  Stato  membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
                  1) un legame di controllo  ai  sensi  dell'articolo
          72; 
                  2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per
          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
                  3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone
          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o
          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di
          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando
          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                iii.1) vendita a  distanza:  qualunque  modalita'  di
          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per
          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e
          riassicurativi; 
                iii-bis) tecniche  di  mitigazione  del  rischio:  le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
                lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
                nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                qqq)  unita'  da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
                rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.». 
                «Art. 210 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La vigilanza a
          livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal
          presente Titolo e  secondo  le  disposizioni  stabilite  da
          IVASS con regolamento: 
                  a)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica che siano controllanti o partecipanti in  almeno
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione,  o  in
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  avente
          sede legale in uno Stato terzo; 
                  b)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione  assicurativa   o   da   una   societa'   di
          partecipazione finanziaria mista con  sede  nel  territorio
          della Repubblica o in un altro Stato membro; 
                  c)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione
          finanziaria mista o da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; 
                  d)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  che  siano  controllate  da  una  societa'   di
          partecipazione assicurativa mista; 
                  e)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica che controllano una societa' strumentale; 
                  f)   alle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica  soggette  a   direzione   unitaria   ai   sensi
          dell'articolo 96. 
                2. Fatto salvo quanto  previsto  dai  Capi  IV-bis  e
          IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a  livello
          dell'ultima   societa'   controllante   italiana,    ovvero
          l'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione,   la
          societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
          finanziaria mista con sede nel territorio della  Repubblica
          che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
          da una impresa di assicurazione o  di  riassicurazione,  da
          una  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  da  una
          societa' di partecipazione finanziaria mista con  sede  nel
          territorio della Repubblica. 
                3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo
          220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
          societa'  controllante  italiana  ai  sensi  del  comma  2,
          l'IVASS determina le modalita' applicative della  vigilanza
          sul  gruppo,  inclusa   l'individuazione   della   societa'
          responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
          luogo della ultima societa' controllante italiana. 
                4. Fatto salvo quanto previsto dal  presente  Titolo,
          le disposizioni in materia di vigilanza  sulle  imprese  di
          assicurazione o  di  riassicurazione  del  presente  codice
          continuano ad applicarsi alle stesse. 
                5. Ai fini del presente Titolo,  le  sedi  secondarie
          nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione
          o  riassicurazione  con  sede  in  uno  Stato  terzo   sono
          considerate alla stregua  di  imprese  di  assicurazione  o
          riassicurazione italiane.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
          il  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,  relativo  al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle
          direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.
          236/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L
          257. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)":  il
          sistema  di  vigilanza  finanziaria  composto  dalla  Banca
          Centrale Europea e  dalle  autorita'  nazionali  competenti
          degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione  Unico  (MRU)":
          il  sistema  di  risoluzione   istituito   ai   sensi   del
          Regolamento  (UE)  806/2014,  composto  dal   Comitato   di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  1),
          lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                  e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
          i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,  lettere
          a)  o  b),  del  regolamento  (UE)  2019/2033,  o  la   Sim
          destinataria di una decisione dell'autorita' competente  ai
          sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h); 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                    1)  il  patrimonio  netto  non  eccede  euro   25
          milioni; 
                    2)  ha  per  oggetto   esclusivo   l'investimento
          diretto del patrimonio  raccolto  in  PMI  non  quotate  su
          mercati regolamentati di cui all'articolo  2  paragrafo  1,
          lettera f), primo alinea, del  regolamento  (UE)  2017/1129
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 14  giugno  2017
          che  si  trovano  nella   fase   di   sperimentazione,   di
          costituzione  e  di   avvio   dell'attivita',   in   deroga
          all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 
                    3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                    4) dispone di un capitale sociale almeno  pari  a
          quello previsto dall'articolo 2327 del  codice  civile,  in
          deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); 
                  j)   'fondo   comune   di   investimento':   l'Oicr
          costituito in forma di patrimonio  autonomo,  suddiviso  in
          quote, istituito e gestito da un gestore; 
                  k)  'Organismo  di  investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                  k-bis) 'Oicr aperto':  l'Oicr  i  cui  partecipanti
          hanno il diritto di chiedere  il  rimborso  delle  quote  o
          azioni a valere sul patrimonio  dello  stesso,  secondo  le
          modalita' e con  la  frequenza  previste  dal  regolamento,
          dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                  k-ter) 'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da  quello
          aperto; 
                  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,
          le Sicav e le Sicaf; 
                  m) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari italiani (OICVM italiani):  il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                  m-bis) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):
          il fondo comune  di  investimento,  la  Sicav  e  la  Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                  m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                  m-quinquies) Oicr alternativi  UE  (FIA  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                  m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA  non  UE)':
          gli  Oicr  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della
          direttiva  2011/61/UE,  costituiti   in   uno   Stato   non
          appartenente all'UE; 
                  m-septies) 'fondo europeo per il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                  m-octies)  'fondo   europeo   per   l'imprenditoria
          sociale'  (EuSEF);   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a  lungo
          termine'  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                  m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM):  l'Oicr
          rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
          2017/1131; 
                  m-novies) 'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe  le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr  nel  quale  uno  o
          piu' Oicrfeeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le
          proprie attivita'; 
                  m-undecies) 'clienti professionali  o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                  m-undecies.1) 'Business Angel': gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                  m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                  n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                  o) "societa' di gestione del risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                  o-bis)  'societa'  di  gestione  UE:  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                  p) 'gestore di  FIA  UE  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q) 'gestore di  FIA  non  UE  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                  q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF,  il  gestore  di  ELTIF  e  il
          gestore di FCM; 
                  q-ter)   'depositario   di   Oicr':   il   soggetto
          autorizzato nel paese  di  origine  dell'Oicr  ad  assumere
          l'incarico di depositario; 
                  q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                  r) "soggetti abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                  r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                  r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE
          in cui l'OICR e' stato costituito; 
                  r-ter.1) "indice  di  riferimento"  o  "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                  r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo
          al merito creditizio di  un'entita',  cosi'  come  definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                  r-quinquies) 'agenzia di rating del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                  s) "servizi ammessi al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                  t) "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":
          ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e
          con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                  u) "prodotti finanziari": gli strumenti  finanziari
          e ogni altra forma di investimento di  natura  finanziaria;
          non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          3, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  w) "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                  w-bis)  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                  w-bis.1) «prodotto di investimento al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.2)  «prodotto  d'investimento  al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                  w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:
          un prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,  numero  2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                  w-bis.4) «ideatore di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto
          di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                  w-bis.6) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                  w-bis.7) "gestore del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                  w-ter)     "mercato     regolamentato":     sistema
          multilaterale amministrato e/o gestito da  un  gestore  del
          mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
          e in base alle sue regole non discrezionali,  di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                  w-quater) "emittenti quotati aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                    1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    2) gli  emittenti  titoli  di  debito  di  valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                    3) gli  emittenti  valori  mobiliari  di  cui  ai
          numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in  cui  i
          propri valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in
          un mercato regolamentato.  La  scelta  dello  Stato  membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                    4) gli  emittenti  valori  mobiliari  diversi  da
          quelli di cui ai numeri 1) e  2),  aventi  sede  legale  in
          Italia  o  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alle
          negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  italiano,  che
          hanno  scelto  l'Italia  come   Stato   membro   d'origine.
          L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro  d'origine.
          La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo  il  caso
          in cui i valori  mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'
          ammessi alla negoziazione in  alcun  mercato  regolamentato
          dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
          rientri tra gli emittenti di cui ai numeri  1),  2),  3)  e
          4-bis), della presente lettera; 
                    4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e  4)  i
          cui  valori  mobiliari   non   sono   piu'   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
          d'origine, ma sono stati ammessi alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato italiano o di altri Stati  membri  e,
          se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che  hanno
          scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di mercato  inferiore  ai  500  milioni  di  euro.  Non  si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                  w-sexies)   "provvedimenti   di   risanamento":   i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                    1) l'amministrazione  straordinaria,  nonche'  le
          misure adottate nel suo ambito; 
                    2) le  misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo
          60-bis.4; 
                    3) le misure, equivalenti a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                  w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono  categorie
          di valori che possono  essere  negoziati  nel  mercato  dei
          capitali, quali ad esempio: 
                  a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
                  b) obbligazioni e altri titoli di debito,  comprese
          le ricevute di deposito relative a tali titoli; 
                  c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
                1-bis.1. Per "clausola  make-whole"  si  intende  una
          clausola diretta a tutelare l'investitore  garantendo  che,
          in  caso  di  rimborso   anticipato   di   un'obbligazione,
          l'emittente   sia   tenuto   a   versare    al    detentore
          dell'obbligazione un importo pari  alla  somma  del  valore
          attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
          valore nominale dell'obbligazione da rimborsare. 
                1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato  monetario"  si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
                1-quater. Per "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
                2. Per "strumento finanziario" si  intende  qualsiasi
          strumento  riportato  nella  Sezione  C  dell'Allegato   I,
          compresi  gli  strumenti  emessi  mediante   tecnologia   a
          registro distribuito. Gli strumenti di pagamento  non  sono
          strumenti finanziari. 
                2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
                  a) gli altri contratti derivati di cui al punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
                  b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
                2-ter. Nel presente decreto legislativo si  intendono
          per: 
                  a) "strumenti derivati": gli  strumenti  finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c); 
                  b) "derivati su merci":  gli  strumenti  finanziari
          che fanno riferimento a merci o  attivita'  sottostanti  di
          cui all'Allegato I, sezione C, punti  5),  6),  7)  e  10),
          nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma  1-bis,
          lettera c), quando fanno riferimento a  merci  o  attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
                  c) "contratti derivati su prodotti energetici  C6":
          i contratti di opzione, i contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
                3. - 4. 
                5. Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"  si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                  a) negoziazione per conto proprio; 
                  b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                  c) assunzione a fermo e/o collocamento  sulla  base
          di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
                  c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                  d) gestione di portafogli; 
                  e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                  f) consulenza in materia di investimenti; 
                  g)   gestione   di   sistemi    multilaterali    di
          negoziazione; 
                  g-bis)   gestione   di   sistemi   organizzati   di
          negoziazione. 
                5-bis.  Per  "negoziazione  per  conto  proprio"   si
          intende l'attivita' di  acquisto  e  vendita  di  strumenti
          finanziari, in contropartita diretta. 
                5-bis.1. Per "sistema multilaterale"  si  intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
                5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
                5-quater. Per "market maker" si intende  una  persona
          che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
                5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si  intende
          la gestione, su base discrezionale e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
                5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
                5-septies.   Per   "consulenza    in    materia    di
          investimenti" si intende la prestazione di  raccomandazioni
          personalizzate a un cliente, dietro  sua  richiesta  o  per
          iniziativa del prestatore del servizio, riguardo  a  una  o
          piu' operazioni relative a strumenti finanziari. 
                5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
                5-septies.2. Per "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
                5-septies.3. Per  "consulente  finanziario  abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
                5-octies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                  a)  "sistema  multilaterale  di  negoziazione":  un
          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          conformemente alla parte II e alla parte III; 
                  b)  "sistema  organizzato  di   negoziazione":   un
          sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
          da un sistema multilaterale di  negoziazione  che  consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
                  c)   "sede    di    negoziazione":    un    mercato
          regolamentato, un sistema multilaterale di  negoziazione  o
          un sistema organizzato di negoziazione. 
                5-octies.1. Per "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
                5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si  intendono
          i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
          del regolamento (UE) 2020/1503. 
                5-decies. - 5-undecies. 
                5-duodecies. Per "imprese sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
                6. Per "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
                6-bis. Per "partecipazioni" si intendono  le  azioni,
          le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
                6-bis.1. Per  "controllante"  si  intende  un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
                6-bis.2.  Per  "controllata"  si  intende  un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
                6-bis.3.  Per  "stretti   legami"   si   intende   la
          situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone  fisiche  o
          giuridiche sono legate: 
                  a) da una  «partecipazione»,  ossia  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
                  b)  da  un  legame  di  «controllo»,  ossia   dalla
          relazione   esistente   tra   un'impresa   controllante   e
          un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
          22,  paragrafi  1  e  2,  della  direttiva  2013/34/UE,   o
          relazione  analoga  esistente   tra   persone   fisiche   e
          giuridiche  e  un'impresa,  nel  qual  caso  ogni   impresa
          controllata  di  un'impresa  controllata   e'   considerata
          impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
          di tali imprese; 
                  c) da  un  legame  duraturo  tra  due  o  tutte  le
          suddette  persone  e  uno  stesso  soggetto  che  sia   una
          relazione di controllo. 
                6-ter. Se non diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
                6-quater. Se non diversamente disposto, le norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
                6-quinquies.  Per   "negoziazione   algoritmica"   si
          intende la negoziazione di strumenti finanziari in  cui  un
          algoritmo  informatizzato   determina   automaticamente   i
          parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
                6-sexies.  Per  "accesso  elettronico   diretto"   si
          intende un  accordo  in  base  al  quale  un  membro  o  un
          partecipante o un  cliente  di  una  sede  di  negoziazione
          consente  a  un  terzo  l'utilizzo   del   proprio   codice
          identificativo di negoziazione per la trasmissione  in  via
          elettronica  direttamente  alla  sede  di  negoziazione  di
          ordini relativi a uno strumento finanziario, sia  nel  caso
          in cui l'accordo comporti l'utilizzo  da  parte  del  terzo
          dell'infrastruttura del  membro,  del  partecipante  o  del
          cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
          membro, partecipante o cliente per trasmettere  gli  ordini
          (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
          tale utilizzo (accesso sponsorizzato). 
                6-septies. Per "tecnica di  negoziazione  algoritmica
          ad  alta  frequenza"  si  intende  qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
                  a) infrastrutture volte  a  ridurre  al  minimo  le
          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una
          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
                  b)   determinazione   da    parte    del    sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'or-dine  senza  intervento  umano  per  il
          singolo ordine o negoziazione, e 
                  c) elevato traffico infra-giornaliero  di  messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
                6-octies. Per  "negoziazione  matched  principal"  si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
                6-novies.  Per  "pratica  di  vendita  abbinata"   si
          intende l'offerta di un servizio di investimento insieme  a
          un altro servizio o prodotto come parte di un  pacchetto  o
          come condizione per l'ottenimento dello  stesso  accordo  o
          pacchetto. 
                6-decies. Per "deposito strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera  c),  del   T.U.   bancario   che   e'   pienamente
          rimborsabile alla scadenza in  base  a  termini  secondo  i
          quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
          rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
                  a) un indice o una combinazione di indici,  eccetto
          i  depositi  a  tasso  variabile  il  cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
                  b) uno strumento  finanziario  o  una  combinazione
          degli strumenti finanziari; 
                  c) una merce o combinazione di  merci  o  di  altri
          beni infungibili, materiali o immateriali; o 
                  d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi
          di cambio. 
                6-undecies.  Nel  presente  decreto  legislativo   si
          intendono per: 
                  a) "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"  o
          "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
          1, punto 34), del regolamento (UE) n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'articolo  2,  paragrafo  3,
          del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
                  b); 
                  c)  "meccanismo  di  segnalazione  autorizzato"   o
          "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
          1, punto 36), del regolamento (UE) n.  600/2014  a  cui  si
          applica la deroga prevista dall'articolo  2,  paragrafo  3,
          del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati; 
                  d) - e). 
                6-duodecies.  Nel  presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                  a)  "Stato   membro   d'origine   dell'impresa   di
          investimento": 
                    1) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria
          sede principale; 
                    2) se l'impresa di investimento  e'  una  persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
                    3) se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui  e'
          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione
          generale; 
                  b)   "Stato   membro    d'origine    del    mercato
          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il
          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo
          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
          generale; 
                  c). 
                6-terdecies.  Nel  presente  decreto  legislativo  si
          intendono per: 
                  a)   "Stato   membro   ospitante    l'impresa    di
          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro
          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una
          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita
          attivita' di investimento; 
                  b)   "Stato    membro    ospitante    il    mercato
          regolamentato":  lo  Stato  membro  in   cui   un   mercato
          regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
          l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo  sistema  da
          parte di membri o  partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
          membro. 
                6-quaterdecies.     Per     "prodotto      energetico
          all'ingrosso"   si   intende   un    prodotto    energetico
          all'ingrosso quale definito all'articolo 2,  punto  4,  del
          regolamento (UE) n. 1227/2011. 
                6-quinquiesdecies. Per "derivati su  merci  agricole"
          si intendono i contratti derivati connessi  a  prodotti  di
          cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti  da  I  a  XX  e
          XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nonche'   i
          prodotti di cui all'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
          1379/2013. 
                6-quinquiesdecies.1.  Per   "gruppo   prevalentemente
          commerciale" si intende qualsiasi gruppo la  cui  attivita'
          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
          investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
          di una qualsiasi attivita'  di  cui  all'allegato  I  della
          direttiva 2013/36/EU o in attivita'  di  market  making  in
          relazione agli strumenti derivati su merci. 
                6-sexiesdecies. Per "emittente  sovrano"  si  intende
          uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
                  a) l'Unione europea; 
                  b) uno Stato  membro,  ivi  inclusi  un  ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
                  c) in caso di  Stato  membro  federale,  un  membro
          della federazione; 
                  d) una societa' veicolo per conto di diversi  Stati
          membri; 
                  e) un ente finanziario internazionale costituito da
          due o piu'  Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare
          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei
          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da
          gravi crisi finanziarie; o 
                  f) la Banca europea per gli investimenti. 
                6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
                6-octiesdecies. Per "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
                  a) permetta al cliente di memorizzare  informazioni
          a lui personalmente dirette, in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
                  b) che consenta la  riproduzione  inalterata  delle
          informazioni memorizzate. 
                6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si  intende
          qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.».